|
Legge
27 dicembre 2001, n. 459 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 2002
Art. 1
1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle
liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano
nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della
Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei
limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il
diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione
del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale
in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni
votazione e valida limitatamente ad essa.
Art. 2
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono
ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo
1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge,
con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza
e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo
1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti
di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua
degli Stati di residenza.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano
a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo
per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero
che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono
la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro
trenta giorni dalla data di ricezione.
Art. 3
1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici
consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo
29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
Art. 4
1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore
può esercitare l'opzione per il voto in Italia di
cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta
alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella
circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale
della legislatura.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di
indizione di referendum popolare, l'elettore può
esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo
giorno successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo,
al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che
hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia,
ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della
data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno
comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato
l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza
in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie
per l'esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla
base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero
degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione,
l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione
per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale
opzione è valida esclusivamente per una consultazione
elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente
in occasione della successiva consultazione.
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto
in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione
della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare
operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto
per la scadenza naturale della legislatura.
Art. 5
1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari,
provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini
italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione
delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni
di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo
1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo
i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione
di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 6
1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate
le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori
afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione
russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è
eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi
sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione
al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo
l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 7
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di convocazione dei comizi elettorali, è
istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di
presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
Art. 8
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle
liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione
Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di
cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso
le seguenti disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle
ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella
relativa ripartizione;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta
da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti
nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla
cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare
liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono
essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno
pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione
e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può
essere incluso in più liste, anche se con il medesimo
contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere
candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
Art. 9
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«Le cause di ineleggibilità di cui al primo
comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe
cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti
organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al
secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data
di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta,
nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma
e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma,
dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri
casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del
comando ovvero dal collocamento in aspettativa».
Art. 10
1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60,
è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore
o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio
di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi,
nazionali o regionali, in Stati esteri».
Art. 11
1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è
effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione,
con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.
2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso
per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono
fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli
affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche
e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello
di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge
e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste
di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei
contrassegni è stabilito secondo le modalità
previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n.
2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi,
sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.
3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul
rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può
inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni
alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori
e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza
è espresso scrivendo il cognome del candidato nella
apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È
nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso
in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente
per un candidato è considerato quale voto alla medesima
lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro
spazio della scheda.
Art. 12
1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli
affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede
elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno
antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli
affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari
preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla
stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di
cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano
agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato
elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed
una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare
competente; il plico contiene, altresì, un foglio
con le indicazioni delle modalità per l'espressione
del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati
nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più
di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
non può contenere i documenti elettorali di più
di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici
giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano
ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3
possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare;
questi, all'elettore che si presenti personalmente, può
rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un
altro certificato elettorale munito di apposito sigillo
e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere
inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6
del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale,
l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le
schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella
busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato
elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e
la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data
stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste
che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale,
del giovedì antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero
degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno
esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le
buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea
e con valigia diplomatica. 8. I responsabili degli uffici
consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia,
all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo
la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate
per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero
degli affari esteri.
Art. 13
1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila
elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato
l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito
di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio
dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale
è competente per lo spoglio dei voti provenienti
da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1.
L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli
seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per
la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere
ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione
dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito
il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento
all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio
è composto dal presidente e da quattro scrutatori,
di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni
di vicepresidente e uno quelle di segretario.
Art. 14
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti
di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio
dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori,
l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna
al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di
cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto
all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione
assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede
alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati
al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale
fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal
segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda
al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata
insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano
soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle
buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti
operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato
elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella
quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione
contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del
voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga
ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede
con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi
alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita
urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le
schede incluse in una busta che contiene più di un
tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato più di una volta, o di elettore
non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata,
o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca
segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo
tagliando di certificato elettorale la busta recante la
scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere
alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento
nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la
scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni
di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna
ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione
del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione
sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria
firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce
la votazione per la quale tale voto è espresso e,
in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione
per la quale il voto è espresso e consegna la scheda
al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e
prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato;
pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate
per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di
esse è fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle
schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli
45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto
dal presente articolo.
Art. 15
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni
di cui all'articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra
elettorale della lista è data dalla somma dei voti
di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun
candidato. La cifra elettorale individuale è data
dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato
nella ripartizione;
c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui
alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre
elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione
per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare
tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria
del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale
della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale
di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del
risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi
da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente
ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali
le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alla lista con la più alta
cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti
a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo
l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità
di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine
della lista.
Art. 16
1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga
vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato
che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti
nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o,
in assenza di questi, nell'ordine della lista.
Art. 17
1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato
da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano
conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio
risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono
alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle
forme di collaborazione di cui al comma 1.
3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano
iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione
politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi
e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione
in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità
italiane all'estero, in conformità ai principi recati
dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità
di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto
a tutti i soggetti politici.
Art. 18
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti
dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste
all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto
per corrispondenza si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e
dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio
di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte
per corrispondenza è punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.
Art. 19
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese
in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono
cittadini italiani per garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga
in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di
lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli
altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione
a tutte le attività previste dalla presente legge.
2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle
intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore,
in accordo con la controparte, all'atto della firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto
per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani
residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile
concludere le intese in forma semplificata di cui al comma
1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio
del voto in Italia.
4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia
si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1,
comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o
sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio
del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine,
il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del
Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi,
nei diversi Stati, di tali situazioni affinchè siano
adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto
di voto in Italia.
Art. 20
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo
117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente
alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge
26 maggio 1969, n. 241.
2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono
rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi
non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata
di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati
che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19,
comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del
costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve
presentare apposita istanza all'ufficio consolare della
circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio
nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli
Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e
del biglietto di viaggio.
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Gli elettori non possono farsi rappresentare nè,
qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto».
Art. 22
1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera
dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero,
si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione,
fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione
già definiti in applicazione della legge elettorale
vigente.
2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato
della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero,
si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della
Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna
regione già definiti in applicazione della legge
elettorale vigente.
Art. 23
1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo
1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei
referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione. 2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25
maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di
un comune della Repubblica", sono inserite le seguenti:
"o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero
di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;
b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;
c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «Per i cittadini elettori residenti
all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia
competente»;
d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole:
«elettorali dei comuni medesimi», sono aggiunte
le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti
all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini
italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia
di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero»;
e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonché, per i cittadini italiani residenti
all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».
Art. 24
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare
le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative,
del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum",
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 25
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla
presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.
Art. 26
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalità di attuazione della presente
legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti
per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento
è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
Art. 27
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|